Condizioni generali d'intermediazione

Per l’intermediazione di case vacanza private in Sardegna attraverso la SARDAVERA AG valgono le seguenti condizioni generali. Le condizioni regolano unicamente il rapporto giuridico tra il registrante e la SARDAVERA AG, cioè il mandato di mediazione riguardo ad un rapporto privato di locazione. Per il rapporto di locazione intermediato tra il registrante (denominato di seguito “inquilino”) ed il proprietario sardo di casa (denominato di seguito “locatore”) valgono invece esclusivamente le disposizioni del contratto di locazione.

  1. Con la registrazione l’inquilino fa contemporaneamente due offerte impegnative:
    • una per stipulare un contratto d’intermediazione di locazione ai sensi di un contratto di mandato.
      Parti contrattuali sono l’inquilino e la SARDAvera AG (denominata di seguito “intermediatrice”).
    • ed una per stipulare un contratto di locazione. Oggetto di tale contratto è l’affitto a breve termine di un immobile in Sardegna. A questo proposito le parti contrattuali consistono nell’inquilino e nel rispettivo locatore. L’intermediatrice dispone a tale riguardo della procura a concludere contratti per il locatore.
  2. La registrazione avviene attraverso la ricezione presso l’intermediatrice del modulo di registrazione debitamente compilato e controfirmato.
  3. Il contratto di mediazione nonchè quello di locazione sono confermati dopo l’avvenuta accettazione verbale, telefonica o scritta da parte dell’intermediatrice. L’inquilino rinuncia espressamente alla notifica delle dichiarazioni d’accettazione.
  4. L’intermediatrice conferma la registrazione attraverso l’invio del contratto di locazione conforme alle condizioni contenute nel modulo di registrazione.  Un contratto di locazione difforme  nel suo contenuto dalle condizioni indicate nella non è da considerarsi valido e necessita di nuova accettazione da parte dell’inquilino.
  5. L’intermediatrice è autorizzata a calcolare, in caso di modifiche posteriori richieste dall’inquilino concernenti l’oggetto di locazione o il periodo di locazione, un’indennità forfettaria di € 50,00.
  6. Nello svolgimento  della sua attività, l’intermediatrice è tenuta ad osservare   gli obblighi di diligenza, di corretta informazione e di consulenza nei confronti dell’inquilino. Quest’ultima non risponde invece per la prestazione degli obblighi contrattuali del locatore ossia per l’inadempimenti delle obbligazioni nell’ambito delle mediate prestazioni di terzi. Le basi contrattuali del mandato di intermediazione sono le descrizioni della casa nel catalogo (o sul sito internet) e il listino prezzi vigente per l’anno di intermediazione.
  7. L'intermediatrice può fornire all'inquilino che lo richieda, informazioni e suggerimenti relativi a servizi non strettamente connessi al rapporto di locazione, quali ad esempio la pianificazione del viaggio, le informazioni sul territorio e suoi suoi servizi generali e turistici (spiagge attrezzati, ristoranti, noleggi ecc..). Qualora l'inquilino usufruisca di tale servizio extra, non rientrante nella normale attività di mediazione, questo non comporta costi supplementari ed è compreso  nell’importo complessivo indicato sul listino prezzi.
  8. L’intermediatrice non risponde nei confronti dell’inquilino per l’inesatta consulenza causata da informazioni erronee fornite dal locatore.
  9. L’intermediatrice risponde solo per dolo e – nella misura in cui ciò non sia legalmente escludibile – per colpa grave.
  10. L’inquilino riconosce che l’intermediatrice è autorizzata a:
    a.) eseguire tutti gli atti giuridici per la modifica, la configurazione/l’organizzazione e la risoluzione del rapporto di locazione (compreso l’incasso del canone di locazione, la gestione della cauzione, la disdetta/recesso e l’aumento/la riduzione del canone di locazione).
    b.) far valere in giudizio in nome del locatore i diritti che risultano da atti giuridici e di incaricare un avvocato. Ciò si estende anche a trattative stragiudiali di qualsiasi tipo, alla stipula di transazioni finalizzate ad evitare un’azione legale e alla ricezione di pagamenti.
  11. Foro competente per le azioni giudiziarie dell’inquilino contro l’intermediatrice è il tribunale situato presso la sede dell’intermediatrice. Foro competente per le azioni dell’intermediatrice contro l’inquilino è il tribunale situato presso la sede dell’intermediatrice. Si applica il diritto svizzero.I fatti ritenuti dall’inquilino come adempimento non conforme dell’intermediatrice sono da comunicare entro tre giorni dal loro rilievo in qualsiasi forma comprovabile. Dalla violazione di tale obbligo consegue la perdita di qualsiasi diritto al risarcimento dell’inquilino nei confronti dell’intermediatrice o del locatore. I diritti dell’inquilino cadono in prescrizione dopo tre mesi.
  12. Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero essere invalide, ciò non inficia la validità delle restanti disposizioni del presente contratto.